Art. 3.
(Sanzioni).

      1. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento del «gelato tradizionale italiano», di cui all'articolo 1, configura il reato di frode alimentare ed è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100 euro a 250 euro.